Trasferimento della sede all’estero e fallimento della società. (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 5419 del 18 marzo 2016)

Laddove il luogo dell’amministrazione principale della società non si trovi presso la sua sede statutaria, la presenza di valori sociali nonché l’esistenza di attività di gestione degli stessi in uno stato membro diverso da quello della sede statutaria di tale società possono essere considerati elementi sufficienti a superare detta presunzione, a condizione che una valutazione globale di tutti gli elementi rilevanti consenta di stabilire che, sempre in maniera riconoscibile dai terzi, il centro effettivo di direzione e di controllo della società stessa, nonché della gestione dei suoi interessi, situato in tale altro stato membro: ne consegue che sussiste la giurisdizione del giudice italiano sul fallimento della società laddove una serie di elementi globalmente considerati - come l’accertata non operatività della sede all’estero, la mancata apertura ed utilizzazione di un conto corrente bancario nel paese straniero e la residenza in Italia dell’amministratore della società - lascia intendere come la delibera di trasferimento sia stata verosimilmente adottata proprio per sottrarre la società al rischio di una dichiarazione di fallimento.

Commento

(di Daniele Minussi)
Trasferimento della sede soltanto formale? Secondo le SSUU della Cassazione permane la giurisdizione del Giudice italiano che, conseguentemente, può ben dichiarare il fallimento dell'ente. Al centro dell'attenzione la presunzione posta dal I comma dell'art.3 del regolamento CE 1346/2000 concernente le procedure di insolvenza e che fa menzione del territorio in cui "è situato il centro degli interessi principali del debitore" ai fini della determinazione della giurisdizione. Esso, fino a prova contraria, fa perno sul concetto di sede legale, ma tale presunzione è applicabile solo se la sede legale non è stata spostata in un altro Stato nei tre mesi antecedenti la domanda di apertura della procedura di insolvenza. La presunzione è altresì superabile se gli organi di controllo e di direzione non si trovino presso la sede legale, ma effettivamente in altro Paese.
La sede effettiva della società si individua, secondo l'insegnamento della Corte di Giustizia CEE, in base al luogo dell'amministrazione principale della società, determinabile in base ad elementi oggettivi e riconoscibili dai terzi.

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