Trascrizione in favore del trust non contrassegnato da soggettività. (Tribunale di Torino, 10 febbraio 2011)

In relazione ad un atto di devoluzione di beni immobili in trust, è ammissibile l’esecuzione di una sola formalità contro il disponente ed a favore del trust, non presupponendo affatto tale modalità pubblicitaria la soggettività del trust medesimo.

Commento

(di Daniele Minussi)
Notevole il portato della pronunzia, che pare condurre ad un'eventuale negazione della soggettività del trust, ogniqualvolta esso si sostanzi in una mera proprietà "destinata" e, come tale, segregata rispetto al resto del patrimonio del soggetto cui appartiene, ciò che varrebbe a giustificare la trascrizione in favore del trust stesso e contro il costituente.
Come appare evidente l'impianto logico è assolutamente confliggente con la tradizionale visione che rifiuta l'esistenza di una causa fiduciae autonoma che varrebbe a contrassegnare l'atto costitutivo del trust.

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