Trascrizione di domanda di arbitrato finalizzata all'esecuzione ex 2932 cod.civ. di preliminare di acquisto della nuda proprietà di bene immobile. Irrilevanza, ai fini dell'opponibilità, della menzione dell'esistenza e della durata dell'usufrutto residuo gravante sul bene. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 5397 del 5 marzo 2013)

In tema di pubblicità immobiliare, la trascrizione della domanda giudiziale ha la funzione di prenotare, nei confronti dei terzi, gli effetti della pronuncia che sarà successivamente emessa, realizzando una tutela anticipata del diritto che colui che trascrive andrà ad acquistare. Ne consegue che, in caso di trascrizione di domanda di giudizio arbitrale finalizzata all'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di acquisto della nuda proprietà di un immobile, chi trascrive non è tenuto, ai fini dell'opponibilità ai terzi, a dare conto, nella relativa nota, anche dell'esistenza e della durata dell'usufrutto residuo gravante sull'immobile stesso, trattandosi di diritto di cui è titolare un soggetto diverso da quello che trascrive la domanda giudiziale.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nulla ha a che fare, effettivamente, con la funzione prenotativa della trascrizione della domanda giudiziale (alla quale può essere assimilata quella relativa all'introduzione dell'arbitrato) la esplicitazione della durata di un diritto (quale l'usufrutto spettante ad un terzo) sul bene promesso in vendita che nulla ha a che fare, se non indirettamente (nel senso che, con tutta evidenza, la durata dell'usufrutto influenza il valore economico del diritto del nudo proprietario), con l'oggetto della domanda introdotta nel procedimento

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