Titolarità del sottotetto e prova del (com)possesso. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 1953 del 29 gennaio 2014)

Non è prova di possesso o compossesso lo sporadico accesso alla soffitta da parte di un condomino, proprietario di un’unità immobiliare: in mancanza di titolo il sottotetto è compreso nelle parti comuni solo nel caso in cui il vano risulti oggettivamente destinato sia pure in via potenziale all’uso comune oppure all’esercizio di servizio d’interesse condominiale.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ancora una pronunzia sull'annoso tema della titolarità del sottotetto. Giova rilevare come, tra i plurimi criteri utilizzati per stabilirne la proprietà (sempre, beninteso, che essa non risulti espressamente da un titolo negoziale) vi sia anche quello di costituire semplice intercapedine e non vano funzionalmente autonomo (ciò che conduce a reputare la porzione come mera pertinenza dell'unità immobiliare posta all'ultimo piano). Ciò premesso, la sentenza in considerazione ha escluso che l'accesso occasionale al sottotetto potesse essere invocato come prova del compossesso della porzione immobiliare.

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