Testamento pubblico e menzioni ex III comma art. 603 cod.civ.. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 2743 del 23 febbraio 2012)

L'obbligo del notaio di menzionare, prima della lettura del testamento pubblico, ai sensi dell'art. 603, comma III, c.c. e delle connesse disposizioni della legge n. 89/1913, la dichiarazione del testatore che si trovi in grave difficoltà di firmare l'atto, sussiste solamente nell'ipotesi che il testatore non sottoscriva il documento e non già anche nel caso in cui, sia pure con grave difficoltà, egli apponga effettivamente la sua firma. Infatti, la formalità della dichiarazione e della menzione costituisce un equipollente della sottoscrizione mancante, mirante ad attestare che l'impedimento dichiarato, e realmente esistente, è l'unica causa per cui non si sottoscrive e ad evitare che la mancanza di firma possa essere intesa come rifiuto di assumere la paternità del contenuto dell'atto.

Commento

(di Daniele Minussi)
La specifica menzione che il notaio effettua nel testamento pubblico concerne la sola ipotesi in cui il testatore sia impossibilitato a sottoscrivere e non anche quella in cui sottoscriva con difficoltà. Caso mai il vero problema, stante l'esigenza che la firma debba comunque essere minimamente leggibile, consiste nell'apprezzare quale sia il limite al di là del quale il segno grafico apposto dal comparente non possa essere più qualificato come sottoscrizione.

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