Terreni soggetti ad usi civici: la liquidazione è l'esito di una valutazione discrezionale dell’Amministrazione. (Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 744 del 12 febbraio 2015)

La liquidazione degli usi civici consegue all'esito di una valutazione discrezionale, nella quale l'Amministrazione non è chiamata soltanto a prendere atto della sussistenza dei requisiti di legge, ma anche a verificare la sussistenza di interessi pubblici ulteriori che possano ostare all'accoglimento dell'istanza del privato. Pertanto, è l'amministrazione competente a decidere sull'istanza del privato.

Commento

(di Daniele Minussi)
Non v'è un diritto soggettivo di chi abbia a richiedere la liquidazione dell'uso civico in ordine all'emissione del relativo provvedimento. A prescindere dall'osservazione secondo la quale il relativo procedimento risulta complesso, affidato come è alle plurime valutazioni di più soggetti (I Comuni, Le Province, alle quali venne deferita la competenza che già fu regionale ed ancor prima in capo ai Commissari liquidatori di cui alla legge 1927 n.1766) l'Amministrazione risulta titolare di una piena discrezionalità (non già meramente tecnica) circa l'esito della richiesta, dal momento che le scelte possono variamente consistere non solo nella legittimazione, ma, al contrario, anche nella reintegrazione nella mano pubblica di quanto già soggetto ad uso civico.

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