Tassazione dei trust, siamo vicini a una svolta? (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 25478 del 18 dicembre 2015)

L'atto di costituzione di un fondo patrimoniale (art. 167 c.c.) non è un atto traslativo a titolo oneroso, né ha come oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, né, infine, è un atto avente natura meramente ricognitiva, bensì una convenzione istitutiva di un nuovo regime giuridico, costitutivo di beni in un patrimonio avente un vincolo di destinazione a carattere reale, in quanto teso a vincolare l'utilizzazione dei beni e dei frutti solo per assicurare il soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Sicché, quanto all’ l'imposta di registro, il regime di tassazione di tale atto si è affermato non essere quello dell’imposta proporzionale, di cui agli artt. 1 (atti traslativi a titolo oneroso), 9 (atti diversi, aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale) o 3 (atti di natura dichiarativa) della tariffa, ma quello della categoria residuale disciplinata dall'art. 11 della tariffa stessa (D.p.r. n. 131/86). Con conseguente applicabilità dell'imposta nella misura fissa ivi indicata.

Commento

(a cura di Daniele Muritano)
Tre sentenze della Corte di Cassazione, le nn. 25478, 25479 e 25480, affermano con ragionamento totalmente in linea con le affermazioni dottrinali (anche di chi scrive) e di innumerevoli pronunce delle Commissioni Tributarie che il trasferimento di beni immobili al trustee di un trust non sconta l'imposta proporzionale di registro né le imposte proporzionali ipotecaria e catastale, che sono pertanto dovute nella sola misura fissa.
Il trust liberale, afferma la Corte, è totalmente estraneo all'imposta di registro, mentre le imposte ipotecaria e catastale saranno dovute in misura proporzionale soltanto al momento del trasferimento finale dei beni ai beneficiari.
La Cassazione, in particolare, afferma che è ILLOGICO applicare subito le imposte proporzionali, visto che non c'è trasferimento di ricchezza a favore di alcuno.
E' vero che queste sentenze si riferiscono a trust stipulato prima dell'entrata in vigore del d.l. 262/06, che re-introdotto le imposte di successione e donazione, ma se non ci s'inganna non vi è alcuna ragione per non applicare gli stessi principi affermati dalla Corte anche ai trusts istituiti dopo l'entrata in vigore del d.l. 262/06.
I trusts istituiti post ottobre 2006 hanno infatti le stesse caratteristiche (ben evidenziate dalla Suprema Corte) di quelli istituiti prima. E le norme in materia di imposte ipotecaria e catastale sono rimaste immutate.
Non una, ma ben tre sentenze che affermano i medesimi principi non possono considerarsi casi isolati, ma espressione di un orientamento che ambisce a divenire consolidato, di cui l'amministrazione finanziaria dovrà giocoforza prendere atto, emanando apposite istruzioni agli uffici locali e ritirandosi dalle tante controversie tuttora pendenti.
Forse una buona occasione per un "rilancio" dell'istituto del trust, tante volte attaccato sulla base di meri pregiudizi.

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