Tar Campania - Napoli, sez. I, n. 11259/2003. Responsabilità precontrattuale della P.A.

Va condannata al risarcimento del danno, a titolo di responsabilità precontrattuale, una P.A. che abbia pubblicato un bando di gara illegittimo ed abbia celebrato e concluso la procedura di gara, giungendo a in­generare nell'impresa rimasta aggiudicataria, che aveva partecipato alla gara in buona fede, il legittimo affidamento sulla legittimità degli atti e sulla validità dello stipulando contratto.

Il danno risarcibile a titolo di responsabilità precontrattuale, in relazione alla mancata stipula del contrat­to o in relazione alla invalidità dello stesso, è limitato all'interesse negativo, consistente nelle spese inu­tilmente sostenute e nella perdita di favorevoli occasioni contrattuali; tale danno va adeguatamente pro­vato, onde, nel caso di mancata prova del danno da perdita di favorevoli occasioni contrattuali, nulla a tale titolo potrà riconoscersi alla parte ricorrente. Può tuttavia, in via presuntiva, ritenersi sussistente un dan­no a titolo di spese sostenute per la partecipazione alla procedura di gara nel caso di impresa che risulti aver partecipato alla gara, poi annullata dall'Amministrazione, con un'offerta ritenuta da quest'ultima va­lida e meritevole di aggiudicazione.

Commento

La pronunzia del Giudice amministrativo si segnala per l'applicazione alla condotta della P.A. del criterio posto dall'art.1338 cod.civ., ai sensi del quale è tenuta al risarcimento del danno la parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa invalidante della negoziazione non ne abbia dato notizia all'altra parte. Giova rilevare come il principio, dettato in materia di contratto, sia stato reputato estensibile anche al procedimento di formazione dell'accordo, ad evidenza pubblica, che prende le mosse dal bando di gara e che avrebbe condotto all'individuazione del soggetto con il quale concludere (nella fattispecie) un contratto di appalto.

Aggiungi un commento