Superamento della soglia di tollerabilità dell'immissione: il superamento preclude ogni valutazione di bilanciamento degli interessi dei proprietari dei fondi. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 8094 del 7 aprile 2014)

L'art. 844, comma II, c.c. prevede il giudizio di comparazione a fronte di accertate immissioni ai limiti della normale tollerabilità: in tal caso, il legislatore consente di imporre al proprietario l'obbligo di sopportare le immissioni, ove ciò sia funzionale alle esigenze della produzione, eventualmente previa corresponsione di indennizzo.
Si tratta di un tipico giudizio di bilanciamento, affidato al giudice del caso concreto, a partire da una situazione in cui nessuna delle contrapposte esigenze prevale sull'altra, azzerandola. Viceversa, quando sia accertato il superamento della soglia di normale tollerabilità delle immissioni, si versa in una situazione di illiceità che, evidentemente, esclude il ricorso al giudizio di bilanciamento e quindi all'indennizzo, e introduce il diverso tema della inibitoria delle immissioni e dell'eventuale risarcimento del danno.

Commento

(di Daniele Minussi)
Quando le immissioni eccedano la normale tollerabilità (perciò divenendo intollerabili) risulta precluso ogni giudizio di bilanciamento degli interessi tra i proprietari dei fondi. La condotta, da qualificare illecita, del proprietario che produce le immissioni non tollerabili deve semplicemente cessare la condotta che le genera ed eventualmente provvedere al risarcimento del pregiudizio prodotto.

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