Sulle conseguenze della impossibilità di perseguire le finalità previste nel contratto di mutuo di scopo. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 6395 del 30 marzo 2015)

Deve essere dichiarata la nullità del mutuo di scopo concesso dalla banca e della conseguente iscrizione ipotecaria, con conseguente inesistenza del diritto dell'istituto di credito di agire esecutivamente verso l'acquirente dell'immobile, essendo stato il mutuo di scopo concesso quando già la costruzione era terminata ed utilizzato dalla società per altre finalità, ovvero per ripianare debiti pregressi, dovendosi ritenere che se il contratto viene concluso quando la realizzazione dello scopo è impossibile perché collegata ad un fatto che si è già storicamente verificato ben prima della concessione del mutuo, il finanziamento nasce viziato, nel senso che viene concesso per consentire al mutuatario di realizzare non la finalità prevista dalla legge (ovvero la realizzazione di un programma edilizio), ma uno scopo diverso, che potrebbe essere a sua volta lecito, ma dovrebbe essere perseguito con un diverso strumento che non abbia questo vincolo finalistico.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il finanziamento viene erogato dall'Istituto bancario al dichiarato fine di realizzare un'edificazione. Peccato che essa già sia stata ultimata e che i soldi, in concreto, servano ad altro. Quali le conseguenze? secondo la S.C. viene in considerazione addirittura la nullità. Ciò si può spiegare con la peculiare rilevanza causale dello scopo per il quale il finanziamento viene erogato, assurgendo tale elemento non già il rango di semplice motivo, bensì di motore dell'attribuzione patrimoniale. Rimane da domandarsi se non possa dirsi più appropriata una costruzione che conduca a ritenere il contratto semplicemente risolubile per inadempimento.

Aggiungi un commento