Sulla responsabilità del professionista. (Cass. Civ., Sez. III, n. 21700 del 20 ottobre 2011)

La limitazione della responsabilità professionale del professionista ai soli casi di dolo o di colpa grave a norma dell’art. 2236 c.c. si applica nelle sole ipotesi che presentino problemi tecnici di particolare difficoltà. L’accertamento se la prestazione professionale in concreto eseguita implichi, o meno, la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, è rimesso al giudice di merito ed il relativo giudizio è incensurabile in sede di legittimità, sempre che sia sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto.
Nelle ipotesi d’interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la responsabilità del professionista a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave.

Commento

(di Daniele Minussi)
Diviene a questo punto banale l'osservazione per cui nel nostro Paese sarebbe difficile riscontrare concrete ipotesi in cui un professionista può essere ritenuto responsabile. Come non vedere, infatti, che un "confuso quadro normativo" è proprio quello davanti al quale ci si trova? e d'altronde non è altresì evidente che, qualora le questioni fossero chiare e lineari, il bisogno di rivolgersi a professionisti diminuirebbe grandemente?
Non sarebbe forse preciso impegno del legislatore quello di evitare quadri normativi confusi o perplessi?

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