Sulla natura causale del trust di protezione familiare. (Tribunale di Siena, 22 maggio 2015)

La qualificazione in termini di gratuità del conferimento dei beni in un trust espressamente istituito con l’intento di protezione e soddisfazione delle esigenze dei familiari rinviene ulteriore conferme nell’analogia dell’istituto de quo con quello del fondo patrimoniale, ex artt. 167, ss, c.c. (la cui istituzione, mediante conferimento di beni, è pacificamente ritenuta in giurisprudenza quale negozio a titolo gratuito), condividendo i relativi atti istitutivi la causa di segregazione e l’effetto di creazione di un patrimonio separato e assoggettato ad un vincolo di destinazione.
Nel caso di specie: gli atti di conferimento, lungi dal potersi ritenere realizzati in adempimento di precisi doveri giuridici, devono invero intendersi come effettuati a titolo gratuito, con i conseguenti riflessi in punto di verifica dei presupposti soggettivi di operatività dell’azione revocatoria, alla luce dei seguenti indici inequivocabili: 1) l’assenza di previsione del versamento di un corrispettivo per il conferimento; 2) l’opzione della forma dell’atto pubblico con la presenza di due testimoni; 3) l’espressa esclusione dell’intento liberale soltanto nei confronti del Trustee, ma non anche nei confronti dei Beneficiari finali; 4) il richiamo esplicito, nei singoli atti dispositivi, allo scopo di far mantenere a sé e ai propri familiari l’attuale tenore di vita . Detto scopo non può essere rivisto quale adempimento di un obbligo alimentare ex lege, insorgendo detta obbligazione, nei confronti degli ascendenti e dei membri della famiglia di fatto, al cospetto dei presupposti dell’incapacità patrimoniale e dell’incapacità di incremento reddituale del familiare; e non essendo, del resto, stata fornita la prova dell’assunzione negoziale di un obbligo di tal genere da parte del Disponente nei confronti dei Beneficiari.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il nodo della pronunzia in considerazione è costituito dalla sostanza causale dell'atto costitutivo di trust, che viene indagata sotto il profilo descrittivo in chiave di liberalità/gratuità/onerosità. Da questo punto di vista indubbiamente l'atto costitutivo di trust la cui finalità sia quella di consentire che la famiglia possa mantenere un determinato tenore di vita non si pone certo come atto di mero adempimento di un'obbligazione ex lege (tale quella di provvedere agli alimenti). A tacer d'altro l'obbligazione alimentare scatta sulla base di specifici presupposti previsti dalla legge, requisiti che nella specie sarebbero del tutto difettanti.
La qualificazione in parola è rilevante, come appare del tutto evidente, ai fini del promuovimento dell'azione revocatoria.

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