Sul criterio in base al quale valutare la natura comune ex art. 1117 c.c. di un bene (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 19490 del 23 settembre 2011)

In tema di condominio negli edifici, al fine di stabilire se un fabbricato minore adiacente ad altro stabile in muratura faccia parte dei beni condominiali ai sensi dell'art. 1117 c.c., è necessario stabilire se siano sussistenti i presupposti per l'operatività della presunzione di proprietà comune, di cui a detta disposizione, con riferimento al momento della nascita del condominio, eventualmente coincidente con quello in cui il condomino, che ne invochi l'applicazione, abbia acquisito la proprietà di una porzione dello stabile, restando escluso che sia determinante il collegamento materiale tra i due immobili, se eseguito successivamente all'acquisto.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia in esame valorizza il dato giuridico ai fini della valutazione della natura di ente comune del bene (nella specie un piccolo corpo di fabbrica autonomo rispetto all'edificio principale, ma a questo collegato), a detrimento della considerazione del dato meramente materiale del collegamento fisico e materiale. Per tale via è stata valorizzata la considerazione dei presupposti di cui all'art.1117 cod.civ. al tempo della nascita del condominio, essendo correlativamente negata la rilevanza di eventi quali le successive opere di collegamento materiale tra i due corpi di fabbrica.

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