Spese relative al lastrico solare di uso esclusivo: distinzione tra spese per riparazione e spese per porre rimedio a vizi originari del manufatto. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 2840 del 6 febbraio 2013)

In tema di condominio, la disposizione dell’art. 1126 c.c., il quale regola la ripartizione fra i condomini delle spese di riparazione del lastrico solare di uso esclusivo di uno di essi, si riferisce alle riparazioni dovute a vetustà e non a quelle riconducibili a difetti originari di progettazione o di esecuzione dell'opera, indebitamente tollerati dal singolo proprietario; pertanto, in tale ultima ipotesi, ove trattasi di difetti suscettibili di recare danno a terzi, la responsabilità relativa, sia in ordine alla mancata eliminazione delle cause del danno che ai risarcimento, fa carico in via esclusiva al proprietario del lastrico solare, ex art. 2051 c.c., e non anche - sia pure in via concorrenziale - al condominio.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nella specie il proprietario dell'unità posta all'ultimo piano aveva provveduto a sopraelevarla, creando un lastrico solare. Successivamente si erano manifestate infiltrazioni che avevano coinvolto anche gli appartamenti dei piani sottostanti. Per tale motivo la S.C. ha statuito nel senso dell'inapplicabilità della regola di cui all'art.1126 cod.civ. al caso in esame: non venivano infatti in esame difettosità relative alla vetustà del manufatto (le quali sarebbero state da ripartire in base al criterio legale), bensì vizi legati alla novella realizzazione del lastrico solare realizzato a cura e spese del proprietario dell'ultimo piano, la cui negligente condotta consistente nella mancata contestazione al costruttore non poteva comunque precludere la di lui responsabilità nei confronti degli altri condomini.

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