Spese di impermeabilizzazione e pavimentazione della terrazza corrispondente al lastrico solare, di uso esclusivo di un solo condomino. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 4183 del 16 febbraio 2017)

In tema di regolamento di condominio cosiddetto “contrattuale” la clausola secondo cui i condomini devono contribuire alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni comuni deve essere interpretata nel senso di verificare la ricomprensione di singole voci di spesa nella regolamentazione e alla luce del canone finale dell’equo contemperamento, che va applicato in tutti i casi di assoluta incertezza dell’elemento letterale del testo, in modo da accertare se la quota posta a carico di tutti i proprietari in proporzioni dei millesimi non abbia proprio l’effetto di compensare la partecipazione soltanto per un quarto dei proprietari esclusivi dei terrazzi facendoli contribuire ‘pro quota’ anche al residuo, che ai sensi dell’art. 1126 c.c. avrebbe dovuto gravare soltanto sui proprietari delle unità immobiliari sottostanti.

Commento

(di Daniele Minussi)
La decisione prende le mosse da un caso di specie: il lastrico solare posto a copertura dell'edificio condominiale possiede infatti una peculiare foggia, dal momento che la conformazione del palazzo è, in pianta, a forma di "T", palesando cioè differenti porzioni di copertura in riferimento ai diversi corpi distinti in base ai vani scala e agli appartamenti sottostanti. Per di più uno specifico regolamento condominiale avente natura contrattuale prevedeva un criterio di riparto delle spese di manutenzione dei lastrici basata sui millesimi dell'intero fabbricato, contrastante con il modo di disporre dell'art. 1126 cod.civ.. La quota di un quarto soltanto posta a carico dei proprietari aventi l'uso esclusivo delle porzioni di lastrico solare comparata con la residua quota di tre quarti da ripartirsi a carico di tutti gli altri condomini (vale a dire anche quelli le cui unità immobiliari non sono immediatamente sottostanti la porzione stessa) rinviene la propria giustificazione proprio in base a quanto sopra riferito.

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