Spa quotata in borsa: rimborso spettante al socio receduto. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 6207 del 13 marzo 2013)

Il diritto di rimborso delle azioni spettante al socio che recede da società con azioni quotate in borsa è rigorosamente ancorato, in base all’art. 2437 c.c., nel testo ante riforma del 2003, alle quotazioni di mercato registrate nel semestre anteriore al giorno in cui è stata assunta la deliberazione assembleare che legittima il recesso e il prezzo di riferimento deve essere individuato nella media delle quotazioni di mercato del semestre precedente alla delibera societaria che approva il recesso.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia ha, quale termine di riferimento, la normativa vigente prima della riforma del 2003. Attualmente la disciplina della determinazione del valore delle azioni è prevista dall'art. 2437 ter cod.civ. (modificato dal comma 20 dell'art. 37, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.), ai sensi del quale "Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni. l valore di liquidazione delle azioni quotate in mercati regolamentati è determinato facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso."

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