Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte: nozione di "profitto del reato". (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 6798 del 22 febbraio 2016)

Il profitto del reato va individuato non nell'ammontare dell'imposta evasa quanto invece nel valore dei beni sottratti all'esecuzione fiscale, essendo questo più propriamente l'oggetto della condotta incriminata, la cui ratio è pacificamente la tutela della garanzia generica del credito tributario.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie un imprenditore, in esito ad una serie di operazioni, aveva costituito in trust una liquidità ricavata dalla alienazione di beni immobili già di proprietà di una società a responsabilità limitata della quale poteva ben definirsi essere il dominus. La complessa operazione fraudolenta, avente quale scopo quello di sottrarre i beni all'esecuzione dell'erario, può ben configurare il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte ex art.11 d.lgs. 74/2000. Va peraltro rilevato come, nel caso pratico, alla costituzione del trust non avesse fatto seguito alcun atto dispositivo di beni inteso a trasferire cespiti in capo al trustee. Può un atto privo di contenuto patrimoniale integrare gli estremi della sottrazione fraudolenta ex art.11 cit.? La S.C. risponde affermativamente al quesito, stante la natura di reato di mero pericolo di quest'ultima. Non basta: risponde a titolo di concorso ex art.110 c.p. il professionista che abbia prestato il proprio operato allo scopo di porre in essere l'operazione.

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