Sorte delle iscrizioni ipotecarie sul bene trasferito con l’atto oggetto di azione revocatoria. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 16793 del 13 agosto 2015)

L'azione revocatoria opera a tutela dell'effettività della responsabilità patrimoniale del debitore ma non produce effetti recuperatori o restitutori, al patrimonio del medesimo, del bene dismesso, tali da richiederne la libertà e capienza, poiché determina solo l'inefficacia dell'atto revocato e l'assoggettamento del bene al diritto del revocante di procedere ad esecuzione forzata sullo stesso. Ne consegue che la presenza di ipoteche sull'immobile trasferito con l'atto oggetto di revoca non esclude, di per sé, un pregiudizio per il creditore chirografario (e, dunque, il suo interesse ad esperire tale azione), posto che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il semplice fatto che il bene immobile di proprietà del debitore sia ipotecato non pregiudica il diritto del creditore ad esperire l'azione revocatoria. Ciò in quanto l'atto di disposizione compiuto dal debitore si configura comunque come astrattamente pregiudizievole, indipendentemente dall'esistenza di gravami, quali per l'appunto un'iscrizione ipotecaria.

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