Sorte del contratto concluso dal falsus procurator: non è invalido, ma solo inefficace nei confronti del soggetto falsamente rappresentato, salva la di lui ratifica. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 5105 del 13 marzo 2015)

Il contratto concluso dal rappresentante senza potere non è nullo e neppure annullabile, ma soltanto inefficace nei confronti dello pseudo rappresentato. Il negozio rappresentativo, infatti, è semplicemente in itinere o in pendenza ed è revocabile per mutuo dissenso prima della ratifica, la quale non ha valore di conferma di un contratto annullabile, ma è solo un negozio diretto a immettere nella sfera giuridica dell’interessato, con effetto retroattivo, il risultato dell’attività compiuta dal rappresentante senza poteri. La ratifica, inoltre, non deve essere espressa sacramentalmente, ma solo in modo inequivoco, sì da dimostrare la volontà del dominus di fare proprio l’atto compiuto in suo nome dal rappresentante senza poteri.

Commento

(di Daniele Minussi)
Cosa dire del contratto di finanziamento ipotecario stipulato da un funzionario privo di poteri rappresentativi? Secondo la Cassazione può essere ratificato dalla banca che abbia tenuto un contegno concludente.
Nulla di nuovo in generale sul tema delle conseguenze dell'atto concluso senza poteri di rappresentanza: una conferma del consolidato orientamento giurisprudenziale. Mera inefficacia e non già invalidità dell'atto posto in essere da colui che si spaccia per rappresentante senza averne i relativi poteri. Soltanto l'eventuale susseguente ratifica del soggetto falsamente rappresentato può consentire un recupero retroattivo del profilo effettuale dell'atto, permettendo l'imputazione dell'attività giuridica già svolta in capo al colui a cui nome essa era stata svolta. Quest'ultimo aspetto è specialmente delicato: cosa significa che la ratifica non deve essere espressa con formule sacramentali? Anzitutto non v'è spazio per una tale proposizione nell'ambito dei negozi contrassegnati da un formalismo ad substantiam. Non sarebbe pertanto concepibile una ratifica verbale o per facta concludentia in tema di alienazione immobiliare. In relazione ad altri ambiti, ove il formalismo dello scritto non sia indispensabile, specialmente delicato sarà il sindacato di eventuali condotte tenute dal soggetto falsamente rappresentato allo scopo di indagare se costui abbia implicitamente ratificato l'operato del falsus procurator.
Nel caso di specie occorre allora distinguere tra formalismo necessario per la costituzione della garanzia ipotecaria (indispensabile lo scritto, ma in relazione al consenso del solo mutuatario) e il formalismo (non necessario) per la concessione del finanziamento: in relazione a quest'ultimo possibile una ratifica tacita.

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