Somme "prestate" nell'ambito di rapporti familiari e diritto alla restituzione: onere della prova relativamente al titolo dell'erogazione. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 17050 del 28 luglio 2014)

La parte che chieda la restituzione di somme asseritamente date a mutuo è tenuta a provare rigorosamente il titolo della consegna solo ove ponga a fondamento della domanda di restituzione esclusivamente uno specifico e particolare contratto, senza formulare neppure in subordine domanda di accertamento del carattere ingiustificato del pagamento, o di ripetizione di indebito o di arricchimento senza causa, così da porre contemporaneamente in questione il diritto della controparte di trattenere la somma ricevuta. Inoltre, qualora la parte deduca in giudizio e dimostri l'avvenuto pagamento di una somma di denaro, il convenuto è tenuto quanto meno ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene a sua volta legittimato a trattenere la somma ricevuta. In mancanza, il rigetto della domanda di restituzione proposta dal solvens per mancanza di prova va argomentato con una certa cautela, tenendo conto di tutte le circostanze del caso, al fine di accertare se e fino a che punto la natura del rapporto e le circostanze del caso giustifichino che l'una delle parti trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto da altri.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di concretamente posto all'attenzione del giudicante era stata richiesta la restituzione di metà della somma prestata ad una coppia in costanza di matrimonio dal padre della moglie. La motivazione, invero poco lineare, fa leva sul difetto di prova circa il titolo dell'erogazione (che l'attore aveva ricondotto ad un mutuo),ma anche sulla mancata proposizione, sia pure in via subordinata, dell'azione di ripetizione dell'indebito o del rimedio residuale costituito dall'azione di 'ingiustificato arricchimento. Insomma: non appare congruo che, una volta provata la dazione della somma di denaro, il convenuto possa "farla franca" senza che abbia nè dato conto e nemmeno allegato un motivo a giustificazione della mancata restituzione della somma stessa.

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