Solidarietà passiva del notaio rispetto all'obbligazione tributaria e diritto di surrogazione legale ex art. 58 del DPR n. 131/1986. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 8304 del 4 aprile 2013)

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 del D.P.R. n. 131/1986 - espressione del principio di solidarietà del notaio con le parti per il pagamento dell'imposta proporzionale di registro su atto soggetto ad omologazione - per presunta irragionevolezza della stessa, laddove, nelle more del giudizio, la società sia stata dichiarata fallita ed il fallimento sia stato chiuso per insufficienza dell'attivo, con la conseguenza che il notaio rogante l'atto (nella specie, aumento del capitale) non avrebbe alcuna concreta possibilità di rivalsa; l'art. 58 del D.P.R. cit. prevede infatti il diritto di surrogazione legale del notaio che abbia pagato l'imposta per tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'amministrazione finanziaria, trattandosi da una parte, di disciplina complessiva coerente con la sentenza della Corte di giustizia UE 1° luglio 2010, C-35/09, secondo cui l'art. 4 della direttiva CEE del Consiglio n. 335/1969, non osta a che uno Stato membro preveda la responsabilità solidale del pubblico ufficiale che ha redatto o ricevuto un atto purché detto pubblico ufficiale disponga del potere di esercitare l'azione di regresso e, dall'altra, di mera quaestio facti - l'insolvenza dello specifico debitore - che, come tale, non può avere ingresso in un giudizio di costituzionalità.

Commento

(di Daniele Minussi)
Insomma: per prudenza occorrerebbe che il notaio si facesse pagare prima e non dopo il ricevimento del verbale d'assemblea...
Ma non basterebbe. Infatti la vicenda, dai contorni vagamente surreali legati al tempo trascorso, concerne un verbale d'assemblea portante un aumento di capitale di una srl da lire 99.000.000 a lire 1.000.000.000 intervenuta nell'invero non vicino 1 febbraio 1986. A quel tempo l'imposta di registro era dovuta in misura proporzionale rispetto all'importo dell'incremento del capitale e l'atto, da registrarsi a tassa fissa, conosceva un "secondo momento" impositivo all'esito dell'intervenuta omologazione da parte del Tribunale (ora non più prevista per legge, se non residualmente). Nel caso di specie la società, successivamente fallita, non aveva provveduto alla corresponsione dell'imposta di registro, la cui natura principale aveva necessariamente coinvolto il notaio rogante, responsabile d'imposta.
Va poi osservato che, una volta pagata l'imposta, il notaio vanta un diritto di surrogazione legale ex art.58 t.u. 131/1986.

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