Società in accomandita semplice. Violazione del divieto di immistione da parte del socio accomandante. Perdita della limitazione di responsabilità ex art. art. 2320 cod.civ.. Non comporta comunque l'acquisto del potere di rappresentanza. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 22666 del 5 novembre 2015)

In caso di sopravvenuta mancanza di tutti i soci accomandatari, l'art. 2323 c.c., nel prevedere la sostituzione dei soci venuti meno e la nomina in via provvisoria di un amministratore per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, esclude implicitamente la possibilità di riconoscere al socio accomandante, ancorché unico superstite, la qualità di rappresentante della società per il solo fatto di aver assunto in concreto la gestione sociale. In tale tipo di società, infatti, diversamente da quanto accade nella società in accomandita per azioni, non vi è necessaria coincidenza tra la qualifica di socio accomandatario e quella di amministratore, nel senso che non tutti gli accomandatari devono essere anche amministratori, con la conseguenza che l'ingerenza del socio accomandante nell'amministrazione, pur comportando la perdita della limitazione di responsabilità, ai sensi dell'art. 2320 c.c., non si traduce anche nell'acquisto del potere di rappresentanza della società.

Commento

(di Daniele Minussi)
L'accomandante di una sas si qualifica come amministratore e rappresentante legale della società e, in tale qualità perfeziona un contratto preliminare di vendita immobiliare. Secondo i giudici, non potendo invocarsi il principio della rappresentanza apparente (dal momento che, esistendo strumenti pubblicitari legali, i contraenti avrebbero potuto avvedersi del difetto dei poteri rappresentativi) l'atto è giuridicamente inefficace: nè potrebbe invocarsi la regola di cui all'art.2320 cod.civ., funzionale a sanzionare l'accomandante che si sia ingerito nella gestione, ma non certo fondante in capo al medesimo un potere rappresentativo che non potrebbe mutuare la propria fonte neppure dalla circostanza del venir meno di tutti i soci accomandatari. In tale ipotesi sarebbe infatti occorsa la nomina di un amministratore provvisorio.

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