Società di persone e beneficium excussionis in relazione alle passività sociali. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 279 del 10 gennaio 2017)

Il ''beneficium excussionis'' concesso ai soci illimitatamente responsabili di una società di persone, in base al quale il creditore sociale non può pretendere il pagamento da uno di essi se non dopo l'escussione del patrimonio sociale, opera esclusivamente in sede esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce al predetto creditore di agire direttamente nei suoi confronti in sede di cognizione ordinaria. Infatti, la responsabilità del socio si configura come personale e diretta, anche se con carattere di sussidiarietà in relazione al preventivo obbligo di escussione del patrimonio sociale, sicché egli non può essere considerato terzo rispetto all'obbligazione sociale, ma debitore al pari della società per il solo fatto di essere socio. Tuttavia, ove il socio illimitatamente responsabile venga convenuto in giudizio per il pagamento dei debiti della società non nella sua qualità, ma in proprio, egli è carente di legittimazione, non potendo in tal caso far valere in sede esecutiva il beneficio della previa escussione del patrimonio sociale.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia chiarisce la portata del beneficio di escussione in favore del socio di società a base personale in relazione ai debiti sociali. Esso esplica i propri effetti unicamente nella fase dell'esecuzione e non già nel corso del giudizio di cognizione. La posizione di socio illimitatamente responsabile dunque espone colui che riveste tale qualifica nell'ambito di una compagine sociale a base personale ad una concorrente responsabilità diretta, la cui mitigazione rinviene spazio semplicemente nella possibilità, in executivis, di subire l'aggressione del proprio patrimonio dopo che l'analoga azione si sia rivelata infruttuosa in relazione ai cespiti appartenenti alla società.

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