Società di persone e amministrazione disgiunta: controllo dei soci. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 2962 del 3 febbraio 2017)

Nelle società di persone, se l’amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, i soci amministratori non addetti ad una specifica attività o settore hanno il diritto di avere dall’amministratore che vi è preposto notizia sullo svolgimento dei relativi affari, di consultarne i documenti di gestione e, all’esito, di ottenere il rendiconto, che non coincide con la mera informazione conseguente al bilancio, e cioè al documento generale sull'attività economica della società, che è unico, ma si determina in ragione dell'altrui amministrazione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nelle società di persone il rapporto tra la qualifica di socio e la carica di amministratore è ordinariamente coincidente, pur essendo ammesso che vi siano soci non amministratori ovvero che i diversi amministratori si occupino, in via disgiuntiva, anche di una specifica attività. In tal caso, chi non si occupa del settore specifico, è titolare di un diritto di informazione e di controllo. Tale diritto non si sostanzia nella rendicontazione di bilancio (che spetterebbe a qualsiasi socio, quand'anche in una società di capitali), ma deve soddisfare ogni esigenza informativa attinente allo svolgimento degli affari sociali.

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