Società a responsabilità limitata. Inerzia dell’organo di gestione. Potere di convocazione dell’assemblea al socio titolare di almeno un terzo del capitale. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 10821 del 25 maggio 2016)

In tema di società a responsabilità limitata, il potere di convocare l'assemblea (nella specie per decidere sulla revoca dell'amministratore), in caso di inerzia dell'organo di gestione, deve riconoscersi, nel silenzio della legge e dell'atto costitutivo, ai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, stante, da un lato, il mancato richiamo, nella disciplina di tali società, dell'art. 2367 c.c., dettato per le società per azioni e non applicabile in via analogica, attesa la forte differenza tra i due tipi societari, e, dall'altro, l'inutilizzabilità dell'art. 2487 c.c., in quanto relativo alla nomina e revoca non degli amministratori ma dei liquidatori.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il nodo è costituito dal possibile rimedio per il caso in cui un amministratore che spadroneggia, magari compiendo azioni gravemente pregiudizievoli per la società, non si decida (il che è pienamente comprensibile) a convocare l'assemblea. Ovvio infatti che i soci, presumibilmente, possano deliberare a di lui carico il promovimento di azione di responsabilità, indi revocandolo. Come poter procedere? la S.C. ha stabilito che, in detta eventualità, allo scopo di evitare la paralisi della compagine sociale, ben possa reputarsi legittimato (ai sensi dell'art.2479 cod.civ.) anche il socio di maggioranza che sia l'espressione quantomeno di un terzo del capitale sociale. La pronunzia muove dall'inapplicabilità, alle srl, della norma di cui all'art. 2367 cod.civ., che prevede un complesso iter per la convocazione dell'assemblea, norma che si paleserebbe eccessivamente rigida per le più snelle società a responsabilità limitata.

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