Sistema tavolare: l'efficacia costitutiva dell'iscrizione è limitata agli atti tra vivi, non essendo estensibile ai trasferimenti a causa di morte. (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 9713 del 14 aprile 2017)

Per i beni soggetti al regime tavolare, ai sensi del r.d. n. 499/1929, l'efficacia costitutiva dell'iscrizione o intavolazione è limitata ai soli atti tra vivi e non è estensibile ai trasferimenti per successione ereditaria, in relazione ai quali, ex art. 3 del citato decreto, l'intavolazione nemmeno ha il valore di condizione di opponibilità, occorrendo verificare la qualità di erede secondo la normativa successoria; ne consegue che la sola intavolazione del certificato di eredità compiuta su iniziativa di un determinato soggetto, anche nell'interesse di altro beneficiario, non può di per sé determinare l'acquisto della qualità di erede in capo a quest'ultimo, in assenza di una esplicita ratifica - che non si esaurisca nella mera inerzia - necessaria per l’accettazione dell’eredità.

Commento

(di Daniele Minussi)
L'acquisto ereditario si perfeziona unicamente con l'accettazione dell'eredità. Nel sistema tavolare se ne da prova con il certificato ereditario (che ai di fuori del sistema tavolare non rinviene applicazione nel diritto italiano se non limitatamente al Certificato successorio europeo di cui al Regolamento 2012/650 CE). Ciò premesso, l'intavolazione non svolge alcun ruolo nel procedimento acquisitivo dell'acquisto a causa di morte, nè si pone come requisito ai fini dell'opponibilità di quest'ultimo.

Aggiungi un commento