Simulazione soggettiva relativa: forma della controdichiarazione in tema di contratto avente ad oggetto diritti reali immobiliari. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 6262 del 10 marzo 2017)

Nel caso di allegazione della simulazione relativa per interposizione fittizia di persona di un contratto necessitante la forma scritta ''ad substantiam'', la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un contratto diverso da quello apparente deve emergere dalla controdichiarazione, dalla quale risulti l'intento comune dei contraenti di dare vita ad un contratto soggettivamente diverso da quello apparente.
In tema di prova della simulazione di una compravendita immobiliare, contratto che esige la forma scritta ''ad substantiam'', la mancanza della controdichiarazione osta all'ammissibilità dell'interrogatorio formale, ove rivolto a dimostrare la simulazione soggettiva relativa, giacché la confessione, in cui si risolve la risposta positiva ai quesiti posti, non può supplire al difetto dell'atto scritto, necessario per il contratto diverso da quello apparentemente voluto; viceversa, ove sia diretto a dimostrare la simulazione assoluta del contratto, l'interrogatorio formale è ammissibile, anche tra i contraenti, perché, in tal caso, oggetto del mezzo di prova è l'inesistenza della compravendita.

Commento

(di Daniele Minussi)
Volendo dare la prova della simulazione soggettiva relativa (alias interposizione fittizia) in riferimento ad un contratto di vendita immobiliare è giocoforza tra le parti che sia prodotta una controdichiarazione scritta. Il difetto di tale documento preclude l'ammissibilità dell'interrogatorio formale. Esso, come tale, sarebbe funzionale ad ottenere la confessione, la quale farebbe piena prova contro colui che l'avesse fatta: tuttavia quand'anche fosse stato provato che le intenzioni delle parti erano quelle di dar vita ad una fattispecie simulatoria trilatere, il tutto non rileverebbe, data la nullità delle pattuizioni aventi ad oggetto diritti reali immobiliari effettuate senza la forma scritta. Diversamente andrebbe quando il tutto fosse mirato a dar conto del contenuto di un documento incolpevolmente perduto.

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