Servizi energia e gas non richiesti? L'insistenza dell'impresa viene punita: risarcimento equitativo del danno non patrimoniale per il consumatore. (Giudice di Pace di Pisa, sent. n. 624 del 25 luglio 2016)

Nell’ambito della controversie sui contratti di somministrazione deve essere liquidato in via equitativa il danno non patrimoniale patito dal consumatore, rimasto vittima di meccanismi prodotti dall’attività seriale di fornitori di servizi come energia elettrica e gas, e che ha indotto in costui uno stato di apprensione determinato dai comportamenti non legittimi laddove il fornitore, con indubbia malafede, abbia dato esecuzione al contratto senza che quest’ultimo si fosse mai perfezionato.

Commento

(di Daniele Minussi)
Quante volte siamo bersagliati da comunicazioni, invio di bollette, di inviti di pagamento per servizi non richiesti? Nel caso di specie il rapporto originariamente instauratosi, era stato comunque risolto in esito all'esercizio del diritto di recesso riconosciuto al consumatore dalla legge. Nonostante ciò l'azienda aveva non soltanto continuato l'erogazione della fornitura di energia elettrica, ma si era rifiutata di ripristinare il rapporto con il precedente gestore. Tale condotta è stata reputata contraria al principio di buona fede contrattuale e sanzionata con il risarcimento del danno, equitativamente determinato per lo stato di ambascia del consumatore "rimasto vittima di meccanismi prodotti dall'attività seriale di fornitori di servizi".

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