Sequestro e confisca: erede di fatto? (Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 579 dell’11 gennaio 2016)

Le nozioni di «erede» e di «successore a titolo universale o particolare», cui fa riferimento l’art. 18, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 159/11 sono solo quelle proprie del codice civile, senza alcuna possibilità di dar rilievo a nozioni di erede o successore “di fatto”. La proposta deve quindi proseguire o essere iniziata solo nei confronti dei soggetti indicati nei commi 2 e 3 dell’art. 18, ma all’interno di tale procedura deve ritenersi possano essere trattate posizioni di beni fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, che dovrebbero invece rientrare nella disponibilità del patrimonio degli eredi per essere poi, ricorrendone le condizioni, confiscati.
Si deve inoltre affermare che, pendendo la procedura per l’applicazione di misura di prevenzione patrimoniale nei confronti degli eredi, l’emergenza di ulteriori beni passibili di sequestro e confisca, nel corso dello svolgimento di attività proprie delle funzioni dell’amministratore giudiziario nominato a seguito di un decreto di sequestro emesso nell’ambito di precedente proposta, determina la pendenza di un autonomo distinto procedimento di prevenzione (prescindendo dall’eventuale successiva riunione delle procedure, quando le tematiche oggettive e soggettive siano omogenee), al quale si applichi autonomamente il termine quinquennale.

Commento

(di Daniele Minussi)
Viene in considerazione l'individuazione dei destinatari del provvedimento cautelare penale intesi ad attuare una prevenzione patrimoniale dopo la morte del soggetto proposto per la misura di prevenzione. La procedura deve proseguire nei confronti dei soggetti individuati dall'art.18 commi II e III del codice antimafia, vale a dire gli eredi o i legatari. Non rientra in tale nozione il soggetto che sia nella disponibilità dei beni del prevenuto, non potendo in alcun modo essere accolta una nozione di "erede di fatto". Caso mai si tratterà di soggetti interposti, per i quali è dettata la specifica disciplina che prevede la nullità delle interposizioni fittizie.

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