Sequestro del bene e interposizione fittizia. (Cass. Pen., Sez. II, sent. n. 15829 del 9 aprile 2014)

Nel caso di sequestro preventivo di un bene di proprietà di un terzo, ma comunque nella disponibilità dell’indagato, la donazione di una ingente somma di denaro al figlio ventenne e il reimpiego di tale somma all’interno del gruppo societario detenuto dal padre costituiscono legittima prova dell’intestazione fittizia del bene. La simulazione, infatti, va dimostrata attraverso indizi plurimi, gravi, precisi e concordanti, quali, ad esempio, la natura giuridica e le modalità dell’atto dispositivo (nella specie la donazione), il rapporto di stretta parentela, la vicinanza temporale fra l’atto di spoliazione e la commissione da parte del dante causa di un reato per il quale è prevista la confisca, la destinazione del bene, le qualità personali dell’avente causa (in questo caso la giovane età) e l’oggetto dell’atto dispositivo (l’ingente somma di denaro).

Commento

(di Daniele Minussi)
Ai fini della prova della interposizione fittizia sono sufficienti elementi di tipo indiziario e presuntivo. Nella specie si trattava di individuare beni da sequestrare in conseguenza della commissione di fatti di reato attribuiti ad un soggetto che aveva posto in essere in favore del figlio poco più che maggiorenne donazioni di denaro.

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