Sequestro anticipatorio della confisca ex art.12 sexies d.l. 306/1992 e prova della simulazione. (Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 32774 del 23 luglio 2014)

In tema di sequestro propedeutico alla confisca prevista dall'art. 12-sexies del D.L. n. 306/1992, conv. in l. n. 356/1992, quando il bene è acquistato a titolo gratuito, come nel caso di donazione, in assenza di elementi che consentano di ritenere la simulazione del negozio o di attribuire la titolarità originaria del bene allo stesso donatario, o al soggetto di cui il medesimo sarebbe il prestanome, il destinatario del vincolo, per vincere la presunzione di accumulazione illecita, può limitarsi a fornire la dimostrazione della identità tra il bene detenuto e quello oggetto della elargizione, dovendo egli dare conto della liceità dell'origine del suo acquisto e non di quella dell'origine dell'acquisto del suo dante causa.

Commento

(di Daniele Minussi)
Occorre premettere che la misura cautelare introdotta dall'art.12 sexies del d.l. 306/1992 (provvedimento intitolato "Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa"), consiste nella confisca, la quale viene disposta "sempre" in relazione al "denaro, (ai) beni o (alle) altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta
essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica."
Ecco allora che diviene fondamentale vincere la presunzione di "illecita accumulazione patrimoniale" a carico del titolare apparente dei beni, gravato dell'onere di dar conto di non fungere da "prestanome". Quando però costui sia in grado di indicare la fonte di tali attività, nella specie una pluralità di atti di liberalità, in difetto della prova della natura simulata degli stessi, la presunzione può essere considerata vinta e, conseguentemente, la misura cautelare negata.

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