Sepolcro ereditario e sepolcro gentilizio. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 7000 dell’8 maggio 2012)

Nel sepolcro ereditario lo ius sepulchri si trasmette nei modi ordinari, per atto inter vivos o mortis causa, come qualsiasi altro diritto, dall'originario titolare anche a persone non facenti parte della famiglia, mentre nel sepolcro gentilizio o familiare - tale dovendosi presumere il sepolcro, in caso di dubbio - lo ius sepulchri è attribuito, in base alla volontà del testatore, in stretto riferimento alla cerchia dei familiari destinatari del sepolcro stesso, acquistandosi dal singolo iure proprio sin dalla nascita, per il solo fatto di trovarsi col fondatore nel rapporto previsto dall'atto di fondazione o dalle regole consuetudinarie, iure sanguinis e non iure successionis, e determinando una particolare forma di comunione fra contitolari, caratterizzata da intrasmissibilità del diritto, per atto tra vivi o a causa di morte, imprescrittibilità e irrinunciabilità. Tale diritto di sepolcro si trasforma da familiare in ereditario con la morte dell'ultimo superstite della cerchia dei familiari designati dal fondatore, rimanendo soggetto, per l'ulteriore trasferimento, alle ordinarie regole della successione mortis causa.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia ha a che fare con un tema, quello del diritto al sepolcro, assolutamente rarefatto.
La distinzione è tra "diritto al sepolcro" inteso come mera estrinsecazione del diritto di superficie assoggettato, come tale, alle regole proprie della successione a causa di morte (in base alle quali opererebbe il subingresso jure successionis nell'eventualità della morte del titolare) e "diritto al sepolcro" come scaturente dalla concessione cimiteriale che ebbe a crearlo. In base a quest'ultima ben potrebbe darsi infatti il caso in cui il diritto fosse stato concesso dal Comune quale "sepolcro gentilizio o familiare", vale a dire in stretto riferimento alla cerchia familiare assunti in considerazione come destinatari della sepoltura. In questa ultima ipotesi il diritto sarebbe attribuibile dal testatore soltanto nell'ambito della ristretta cerchia della famiglia, non essendo pertanto possibile l'individuazione di aventi diritto non appartenenti a tale cerchia.

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