Separazione personale tra i coniugi ed assegnazione della casa coniugale: è alienazione rilevante ai fini del mantenimento dei benefici "prima casa"? (Cass. Civ., Sez. VI-T, ord. n. 3753 del 18 febbraio 2014)

L’attribuzione al coniuge della proprietà della casa coniugale in adempimento di una condizione inserita nell’atto di separazione consensuale, non costituisce una forma di alienazione dell’immobile rilevante ai fini della decadenza dei benefici prima casa; bensì una forma di utilizzazione dello stesso ai fini della migliore sistemazione dei rapporti fra i coniugi, sia pure al venir meno della loro convivenza (e proprio in vista – della cessazione della convivenza stessa).

Commento

(di Daniele Minussi)
Non si può che approvare la conclusione raggiunta dalla S.C.: l'assegnazione della casa già acquistata dai coniugi fruendo delle agevolazioni "prima casa" in sede di separazione personale non costituisce atto di alienazione. Pertanto non scatta, a carico del coniuge che cede la propria quota dell'immobile, la revoca delle agevolazioni già conseguite (recupero della differenza delle imposte computate in base alle diverse aliquote, sovrattassa del 30% oltre al computo degli interessi).

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