Separazione personale, assegnazione della ex casa coniugale e possibilità di effettuare l'acquisto di immobile fruendo dei benefici fiscali "prima casa". (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 3931 del 19 febbraio 2014)

Al verificarsi della separazione legale, la comunione fra coniugi di un diritto reale su un immobile, ancorché originariamente acquistato in regime di comunione legale, deve essere equiparata alla contitolarità indivisa dei diritti sui beni tra soggetti tra loro estranei, che è compatibile con le agevolazioni: la facoltà di usare il bene comune, che non impedisca a ciascuno degli altri comunisti di farne parimenti uso ex art. 1102 c.c., non consente, infatti, di destinare la casa comune ad abitazione di uno solo dei comproprietari, per cui la titolarità di una quota è simile a quella di un immobile inidoneo a soddisfare le esigenze abitative.

Commento

(di Daniele Minussi)
Rilevanti le conseguenze della pronunzia: diviene infatti praticabile, per chi sia titolare in comunione (divenuta ordinaria) con il coniuge con il quale sia legalmente separato di un'unità abitativa, acquistare fruendo delle agevolazioni "prima casa" altro immobile da destinare a propria abitazione nello stesso comune in cui si trova l'unità in comunione.

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