Sentenza costitutiva di trasferimento immobiliare ex art. 2932 cod.civ.: è soggetta ad ’imposta di registro proporzionale e non fissa. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 5978 del 25 marzo 2015)

Una sentenza di natura costitutiva, avente effetto traslativo del diritto reale di proprietà di un bene, promesso in vendita con un preliminare di vendita rimasto inadempiuto, è soggetta all'imposta di registro proporzionale stabilita per il corrispondente atto e non alla tassazione in misura fissa.

Commento

(di Daniele Minussi)
La natura succedanea della pronunzia costitutiva, la quale tien luogo del contratto definitivo non stipulato a causa dell'inadempimento di una delle parti che già perfezionarono contratto preliminare possiede dal punto di vista tributario la stessa natura dell'atto traslativo che va a sostituire. La conclusione alla quale è pervenuta la S.C. è, sotto questo profilo, assolutamente scontata.

Aggiungi un commento