Scissione "negativa" di società: conseguenze in tema di valutazione dello stato d’insolvenza e d’imputazione delle obbligazioni. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 2723 del 20 novembre 2013)

Nel caso di scissione di società, qualora il valore reale del patrimonio attribuito alla società neocostituita sia negativo, si realizza un'ipotesi di scissione c.d. negativa, da ritenersi non consentita, in quanto non potrebbe sussistere alcun valore di cambio e, conseguentemente, non potrebbe aversi una distribuzione di azioni, fermo restando che, l'invalidità della scissione non può essere pronunciata dopo il decorso, senza opposizione da parte dei creditori, del termine di sessanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di scissione e dopo l'iscrizione dell'ultimo atto della scissione nel registro delle imprese. Ne consegue che, in tale evenienza, si producono gli effetti previsti dall'art. 2506 quater, comma III, c.c. e, pertanto, l'insolvenza della società scissa e della società beneficiaria deve essere valutata separatamente, avuto riguardo agli elementi attivi e passivi del patrimonio di ciascuna società e tenendo presenti i limiti di responsabilità in relazione rispettivamente alle obbligazioni transitate nel patrimonio della società beneficiaria e alle obbligazioni rimaste nel patrimonio della società scissa.

Commento

(di Daniele Minussi)
Non sempre la scissione negativa deve reputarsi vietata: secondo le massime "milanesi" deve infatti reputarsi ammissibile la scissione (anche non proporzionale) mediante assegnazione ad una o più beneficiarie di un insieme di elementi patrimoniali attivi il cui valore contabile sia inferiore a quello dell’insieme degli elementi passivi, ogniqualvolta il valore effettivo di quanto complessivamente assegnato sia positivo.
In questa ipotesi si reputa che la beneficiaria della “scissione negativa” debba essere preesistente e l’operazione debba essere eseguita in una delle due seguenti modalità:
a) mediante riduzione delle riserve della beneficiaria in misura tale da assorbire il netto contabile trasferito;
b) mediante rilevazione della minusvalenza.
Per quanto attiene agli effetti sananti della eseguita pubblicità, cfr. Cass. 28242/2005.

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