Scioglimento per mutuo consenso di contratto avente ad oggetto il trasferimento di diritti immobiliari: necessità della forma scritta ad substantiam actus. (Cass. Civ., Sez. II, n. 8504 del 14 aprile 2011).

Lo scioglimento per mutuo consenso di un contratto di trasferimento della proprietà immobiliare, per il quale la legge richiede la forma scritta a pena di nullità, deve anch'esso risultare da atto scritto.

Commento

(di Daniele Minussi)
La S.C. ribadisce, se ve ne fosse bisogno, il principio del collegamento formale in tema di atti traslativi di diritti immobiliari, regola in ogni caso sancita dal modo di disporre dell'art.1350 cod.civ..

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