Scioglimento della comunione legale tra i coniugi, "trasformazione" in comunione ordinaria. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 8803 del 5 aprile 2017)

La comunione legale dei beni tra i coniugi, a differenza di quella ordinaria, è una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente per oggetto i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei.
La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi permane sino al momento del suo scioglimento, di cui all’articolo 191 c.c., prodottosi il quale effetto i beni cadono in comunione ordinaria e ciascun coniuge, che abbia conservato il potere di disporre della propria quota, può liberamente e separatamente alienarla. (Fattispecie relativa al fallimento dichiarato a carico di uno dei coniugi).

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso in esame il fallimento di uno dei coniugi si poneva quale causa di scioglimento della comunione legale per l'innanzi intercorrente tra gli stessi. Quali le conseguenze per i beni che vi ricadevano? secondo la pronunzia che si annota essi vengono a trovarsi in una condizione giuridica di comunione ordinaria, con la rilevante conseguenza che diviene praticabile la valida alienazione della stessa anche a terzi mediante un atto che non coinvolge indispensabilmente l'altro coniuge (come invece sarebbe stato necessario prima dello scioglimento della comunione legale in base a quello che in dottrina è stato appellato come "negozio autorizzatorio").

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