Scioglimento della comunione ereditaria e derogabilità della previsione del criterio dell’estrazione a sorte di cui all’art. 729 cc. (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 5866 del 13 marzo 2014)

In tema di scioglimento della comunione ereditaria, il criterio dell'estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall'art. 729 c.c. a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, essendo pertanto derogabile in base a valutazioni prettamente discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione è sindacabile in sede di legittimità esclusivamente sotto il profilo del difetto di motivazione, ad esempio in presenza di documenti risalenti a tentativi di definizione bonaria della controversia.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie l'assegnazione giudiziale del lotto divisionale era avvenuta sulla scorta degli intenti manifestati dalle condividenti (in base ad una lettera che manifestava l'interesse a diventare proprietaria esclusiva di un determinato immobile, parallelamente lasciando altro immobile a disposizione dell'altra parte) e non in forza di estrazione a sorte. In questo senso la discrezionalità del Giudice in ordine alla deroga del criterio dell'estrazione a sorte è la chiave di volta della pronunzia.

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