Scioglimento della comunione ed assegnazione dei lotti mediante estrazione a sorte: discrezionalità del criterio. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 26616 del 17 dicembre 2014)

Il criterio dell'estrazione a sorte previsto dall'art. 729 c.c., nel caso di uguaglianza di quote, a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, potendo, pertanto, essere derogato in base a valutazioni prettamente discrezionali che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, quale risulterebbe dall'applicazione della regola del sorteggio, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione è sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie l'assegnazione dei lotti divisionali era stata effettuata dal Giudice nella fase di merito senza che si procedesse ad estrazione a sorte. Il tutto semplicemente sulla scorta della considerazione del valore sostanzialmente paritetico dei beni formanti ciascun lotto ed alla situazione di materiale disponibilità già assolutamente stabilizzata, possedendo già da tempo ciascun condividente la porzione poi oggetto di assegnazione. La S.C. conferma la bontà della soluzione, ribadendo la natura discrezionale e non necessaria dell'estrazione a sorte per l'assegnazione dei lotti.

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