Scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio: ai fini dell’esclusione della responsabilità per le obbligazioni sociali la cessione della partecipazione deve risultare dall’iscrizione nel registro delle imprese. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 6230 del 13 marzo 2013)

In tema di società in nome collettivo, il socio che abbia ceduto la propria quota risponde, nei confronti dei terzi, delle obbligazioni sociali sorte fino al momento in cui la cessione sia stata iscritta nel registro delle imprese o fino al momento (anteriore) in cui il terzo sia venuto a conoscenza della cessione; l'indicata pubblicità costituisce, dunque, fatto impeditivo di una responsabilità da coobbligato, rispetto a debiti della società, altrimenti normale, sicché detta circostanza deve essere allegata e provata dal socio che opponga la cessione al fine di escludere la sua responsabilità.

Commento

(di Daniele Minussi)
Non si può che condividere gli esiti della decisione della S.C.: in difetto dell'esecuzione della formalità pubblicitaria il trasferimento della partecipazione sociale non è opponibile ai terzi: ne discende il permanere della responsabilità illimitata e solidale del soggetto già socio in relazione alle passività sorte pur dopo la perdita della propria qualità di appartenente alla compagine sociale.

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