Scioglimento del fondo patrimoniale, presenza di figli minori, sopravvenuta mancanza del rapporto di coniugio: individuazione del Giudice competente. (Cass. Civ., Sez. VI-I, sent. n. 17621 del 18 luglio 2013)

In presenza di figli minori, l’eventuale natura parziale del provvedimento di scioglimento del fondo patrimoniale non costituisce un elemento dirimente ai fini della competenza, essendo necessario verificare preventivamente se si sia già realizzata una causa astrattamente produttiva dello scioglimento integrale del vincolo, ai sensi dell’art. 171 c.c. (annullamento, scioglimento o, come nella specie, cessazione degli effetti civili del matrimonio). In tale ipotesi la competenza a conoscere della domanda di scioglimento, anche se limitatamente ad alcune unità immobiliari e sull’accordo di entrambi i genitori divorziati, è sempre del Tribunale per i minorenni e non di quello ordinario: la sopravvenuta mancanza di coniugio al momento della proposizione dell’istanza di autorizzazione determina infatti l’esigenza di intervento del giudice specializzato, al fine di provvedere specificamente alla tutela dei minori nell’amministrazione e nella disposizione dei beni, non esistendo più il presupposto della comunione di affetti e interessi che caratterizza il rapporto matrimoniale quale base giuridico-solidaristica del fondo medesimo.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il fatto: marito e moglie avevano costituito un fondo patrimoniale, destinando ai bisogni della famiglia due cespiti immobiliari. Successivamente, intervenuto il divorzio, la ex moglie aveva domandato al Tribunale dei minori l'autorizzazione a far confluire parte degli immobili in un trust della quale ella era l'amministratrice e beneficiari i figli minori. A seguito del diniego di competenza da parte dell'organo adito, la domanda era stata riassunta avanti al Tribunale ordinario, il quale aveva promosso il regolamento di competenza. La S.C., intervenuta sul tema, ha affermato la competenza del Tribunale dei minori. Non viene infatti in gioco l'art.169 cod. civ., bensì l'art.171 cod.civ., cui fa seguito l'applicazione dell'art.38 disp. att. cod.civ.. In altri termini, verificatasi una causa di scioglimento integrale del fondo (il divorzio) la natura parziale della richiesta non muta l'esigenza di far intervenire il giudice specializzato in riferimento all'apprezzamento dell'interesse dei figli minori d'età.

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