Sale and lease back e reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Prova della natura simulata dell’operazione. (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 42462 del 22 ottobre 2015)

Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte sussiste anche quando la compravendita dell’immobile sociale è fatta per atto pubblico. E’ del tutto irrilevante ai fini della ricostruzione dell’effettiva volontà delle parti del contratto la forma del contratto stesso. Infatti, a norma dell’art. 2700 c.c., l’atto pubblico fa fede fino a querela di falso dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, nonché della provenienza delle dichiarazioni medesime, che, pertanto, possono essere contrastate al fine di dimostrarne la simulazione.
La sottrazione del bene alla garanzia patrimoniale si può configurare sia nel caso della vendita fittizia dello stesso (simulazione oggettiva) sotto il profilo della veridicità e congruità del prezzo pattuito, sia nel caso dell’interposizione fittizia di persona (simulazione soggettiva), in una vendita simulata mediante stipula di un apparente contratto di sale and lease back. Più in generale, nella fattispecie criminosa indicata rientra qualsiasi stratagemma artificioso del contribuente tendente a sottrarre, in tutto o in parte, le garanzie patrimoniali alla riscossione coattiva del debito tributario.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il vero nodo consiste nel discernere la sostanza dell'operazione vera e reale, certamente non criticabile sotto il profilo della violazione della norma penale e quella simulata, contrastante con il precetto di cui all'art.11 del d.lgs. 74/2000.
La pronunzia cerca di mettere a fuoco aspetti non semplici. Si parte infatti dalla considerazione in base alla quale la sottrazione alla garanzia patrimoniale può assumere due distinte configurazioni. Essa si può infatti verificare per il tramite di una vendita fittizia di quanto ne è l'oggetto (simulazione oggettiva), sia nell'ipotesi di interposizione fittizia (simulazione soggettiva) di persona. Quest'ultimo è il vero nodo: si prospetta infatti l possibilità che abbia luogo una vendita simulata mediante la stipula di un apparente contratto di sale and lease back. Come distinguere un sale and lease back reale da uno dissimulante una vendita simulata? Se la fattispecie contrattuale evocata consiste nella vendita del bene all'ente che poi la mette nuovamente a disposizione dell'alienante a titolo di locazione finanziaria, come poter distinguere il caso vero e reale da quello simulato? E' lo schema contrattuale stesso che nella propria essenza consente che l'alienante conservi la disponibilità della cosa ceduta. Si prospettano forse esigenze di penetranti indagini psichiche in capo ad alienante ed ente acquirente?

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