Ritardo nella consegna della documentazione necessaria per definire il procedimento inventariale e responsabilità del notaio incaricato. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 3137 dell’8 febbraio 2013)

Deve ritenersi insufficiente e contraddittoria la motivazione della sentenza di merito che afferma la responsabilità professionale del notaio per la non tempestiva presentazione dell'inventario dell'eredità, dal quale ritardo è scaturito un accertamento fiscale a carico dei soggetti considerati eredi puri e semplici senza accettazione con beneficio d'inventario, laddove la decisione ignora elementi astrattamente decisivi come il ritardo da parte degli stessi interessati nella consegna dei documenti necessari alla redazione di detto inventario.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie è stata cassata la pronunzia del Giudice di merito che aveva ritenuto responsabile il professionista senza darsi carico di valutare elementi decisivi atti a dar conto del motivo per il quale l'inventario non aveva potuto chiudersi nel termine di tre mesi previsto dalla legge. Se infatti è vero che la diligenza del notaio deve essere massima nel rispetto dei termini prescritti per le varie fasi del procedimento inventariale è anche vero che i clienti hanno l'onere di produrre i documenti richiesti e che la costante condotta negligente di costoro può risultare assorbente.

Aggiungi un commento