Risoluzione per mutuo consenso del fondo patrimoniale. In presenza di figli minori o del concepito non ancora nato è richiesto l'intervento di curatore speciale, a tal fine autorizzato dal giudice tutelare. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 17811 dell’8 agosto 2014)

La domanda di costituzione coattiva di servitù di passaggio deve essere contestualmente proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che sia necessario attraversare ai fini del collegamento con la strada pubblica. La domanda giudiziale non formulata in tal senso attiene, peraltro, non al profilo soggettivo della integrità del contraddittorio, quanto piuttosto a quello oggettivo della congruità del petitum - non essendovi, nella specie, litisconsorzi pretermessi poiché l'azione in concreto esercitata non li riguarda. Ciò che difetta, in realtà, è quella essenziale condizione dell'azione che consiste nella "possibilità giuridica" della sua attuazione, onde la domanda rivolta verso alcuni soltanto dei proprietari interessati va rigettata perché diretta a far valere un diritto inesistente.

Commento

(di Daniele Minussi)
Lo scioglimento del fondo patrimoniale per mutuo consenso va tenuto distinto dalla alienazione di un bene che sia stato vincolato (anche se andrebbe tenuto conto che la vendita dell'unico bene confluito nel fondo conduce ad un esito sostanzialmente identico rispetto allo scioglimento del fondo). Ciò premesso, va osservato come l'art.171 cod.civ. non contempla tra le cause di scioglimento del fondo patrimoniale la comune volontà dei coniugi che lo abbiano istituito. Dopo aver rilevato la natura non esaustiva delle ipotesi di cessazione del fondo di cui alla citata norma, la S.C. da un lato conclude nel senso che, in mancanza di figli lo scioglimento del fondo può ben intervenire anche sulla base del solo consenso dei coniugi, dall'altra che, ove figli (minori) vi siano o, addirittura, anche soltanto concepiti, sussista in capo a costoro una posizione giuridicamente tutelata che rende indispensabile l'acquisizione del loro consenso, per il tramite di un curatore speciale, debitamente autorizzato.

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