Risarcibilità del danno endofamiliare: liquidazione in base alle tabelle giurisprudenziali adottate dall’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano. (Tribunale di Milano, 23 luglio 2014)

La violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole, a causa del disinteresse mostrato nei confronti dei figli per lunghi anni, integra gli estremi dell’illecito civile, cagionando la lesione di diritti costituzionalmente protetti, e dà luogo ad un’autonoma azione dei medesimi figli volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c.. In particolare, è un comportamento rilevatore di responsabilità genitoriale l’avere deprivato i figli della figura genitoriale paterna, che costituisce un fondamentale punto di riferimento soprattutto nella fase della crescita, e idoneo a integrare un fatto generatore di responsabilità aquiliana. La voce di pregiudizio in esame sfugge a precise quantificazioni in moneta e, pertanto, si impone la liquidazione in via equitativa ex art.1226 c.c.. In merito alla quantificazione in concreto, in caso di danno endofamiliare da privazione del rapporto genitoriale, può essere applica, come riferimento liquidatorio, la voce ad hoc prevista dalle tabelle giurisprudenziali adottate dall’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano (“perdita del genitore”).

Commento

(di Daniele Minussi)
Nella specie si trattava di un figlio nato al di fuori del matrimonio e che la madre era stata "costretta" ad accudire da sola. Al di là di sancire gli obblighi di mantenimento, la pronunzia pone il tema dell'accertamento della responsabilità in capo al genitore per aver deprivato il figlio della figura paterna, condotta di per sè rilevante ai fini della generazione di illecito aquiliano. Ulteriore profilo è quello del quantum debeatur: la liquidazione equitativa può avere luogo in base alle tabelle previste ad hoc dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano.

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