Risarcibilità del danno derivante dall'impossibilità di vendere l'immobile da parte del notaio che ha omesso di cancellare l'ipoteca. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 19493 del 23 agosto 2013)

In tema di pregiudizio risarcibile nell’ipotesi di responsabilità professionale del notaio relativamente alla trascrizione dell’immobile compravenduto, gravato da ipoteca e sottoposto a procedura esecutiva, nel caso che l’immobile non venga espropriato in danno dell’acquirente, il mancato guadagno derivante a quest’ultimo dall’impossibilità di realizzarne la vendita per la presenza del vincolo ipotecario, non giustifica di regola un risarcimento integrativo, non assumendo la mancata vendita carattere di definitività, sì da determinare un corrispondente, definitivo depauperamento del patrimonio nel suo concreto valore, salvo il concorso di particolari fattori, quali, ad esempio, il mancato impiego del numerario in attività vantaggiose, l’impossibilità di realizzare in futuro lo stesso prezzo per il quale si è ricevuta offerta per effetto del mutamento dei valori immobiliari, dei quali incombe al danneggiato l’onere della prova.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia va rettamente intesa nella sua portata. Infatti ciò che la S.C. ha statuito concerne esclusivamente il diritto al risarcimento del danno in capo all'acquirente del bene quale lucro cessante nella misura pari alla differenza tra il prezzo di acquisto del bene e quello della susseguente mancata vendita ad un terzo. Tale voce di danno, secondo la Cassazione, non può considerarsi dovuta, mancando la prova della definitiva impossibilità di rivendere il bene allo stesso prezzo ovvero ad un prezzo anche superiore. Sarebbe stata possibile la prova dell'impiego del denaro in una diversa attività maggiormente remunerativa ovvero dell'impraticabilità di una vendita a prezzi maggiori a causa del deterioramento del mercato immobiliare.

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