Riparto dell'onere risarcitorio conseguente ai danni per infiltrazione d’acqua dal lastrico solare. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 16693 del 22 luglio 2014)

In caso di danni cagionati all’appartamento sottostante per le infiltrazioni d’acqua provenienti dal lastrico caso di infiltrazioni d’acqua denunciate nell’appartamento sottostante l’asserita inerzia colpevole del condominio non può certo avere esonerato il proprietario esclusivo del lastrico solare dall’obbligo di manutenzione, dovendosi ritenere che, in caso di lastrico solare lastrico, deteriorato per difetto di manutenzione, rispondono tutti gli obbligati inadempienti alla funzione di conservazione, secondo le proporzioni stabilite dall’art. 1126 c.c., vale a dire, condomini ai quali il lastrico serve da copertura, in proporzione dei due terzi, ed il titolare della proprietà superficiaria o dell'uso esclusivo, in ragione delle altre utilità, nella misura del terzo residuo.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia (conformemente a Cass. Civ. Sez. Unite, 3672/97) riprende il criterio legale di cui all'art.1126 cod.civ. (che si riferisce alle spese per provvedere alla manutenzione) per stabilire il riparto dell'onere conseguente al risarcimento del danno per illecito extracontrattuale scaturente dall'assenza della necessaria cura per porre riparo al degrado della struttura del lastrico solare, ciò che aveva cagionato infiltrazioni di acqua ed umidità nell'unità immobiliare sottostante.

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