Rinunziabilità del legato di usufrutto ed atti di esercizio del diritto sul bene oggetto del legato. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 20711 del 10 settembre 2013)

La facoltà di rinunziare al legato, ai sensi dell'art. 649 c. c., è preclusa quando il legatario abbia compiuto atti di esercizio del diritto oggetto del legato, manifestando una volontà incompatibile con la volontà dismissiva, come nel caso in cui il legatario di usufrutto, godendo del bene e consumandone i frutti, abbia esercitato le facoltà spettanti all'usufruttuario a norma dell'art. 981 c.c..

Commento

(di Daniele Minussi)
In un certo senso le conclusioni di cui alla sentenza in considerazione sono simmetriche a quelle che possono essere svolte sulla scorta degli artt. 476, 477, 478 cod.civ. in riferimento all'accettazione d'eredità. Ponendo in essere un'attività latu sensu dispositiva o comunque incompatibile con l'intento di rinunziarvi, l'erede (o, nella fattispecie, il legatario) viene ad acquisire irrevocabilmente il lascito. Mentre nell'ipotesi della chiamata ereditaria ciò equivale ad accettazione (dal momento che l'eredità deve comunque essere accettata ai fini dell'acquisizione definitiva), nel caso del legato (che è già automaticamente acquisito, salva la rinunzia) la condotta semplicemente preclude la possibilità di farvi rinunzia.

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