Rinunzia alla proprietà del vano sottotetto: possibile soltanto per iscritto. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 12959 del 23 giugno 2015)

In assenza del titolo la proprietà del sottotetto dell’edificio condominiale deve essere stabilita a partire dalla funzione svolta, dovendosi escludere che il locale con ingresso comune di un’altezza sufficiente per poter essere utilizzato da ripostiglio possa costituire, in quanto camera d’aria, una mera pertinenza delle unità immobiliari all’ultimo piano dell’edificio, a nulla rilevando l’acquiescenza ai lavori strutturali realizzati da alcuni proprietari esclusivi prestata dal condomino che ha proposto l’azione a tutela dei beni comuni, dovendosi ritenere che la rinuncia alla comproprietà possa avvenire soltanto con forma scritta pena la nullità, e dunque non per fatti concludenti, e quindi riconoscere che detto condomino conservi il diritto di chiedere il ripristino dello stato dei luoghi.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia si distingue non tanto dal punto di vista dell'accertamento della natura condominiale o meno del vano sottotetto, ma per la messa a fuoco delle conseguenze del mero comportamento di fatto che si intenderebbe qualificare come rinunzia al diritto di proprietà. Nel caso di specie il vano sottotetto, da reputarsi di proprietà condominiale in quanto avente caratteristiche diverse dalla mera intercapedine (altezza tale da poter essere autonomamente sfruttato, ingresso dalle scale comuni), era stato utilizzato in fatto da singoli condomini che vi avevano svolto opere edilizie con l'acquiescenza del condominio. Tuttavia non è possibile rinunziare alla proprietà di un bene se non con atto scritto da debitamente trascrivere nei registri immobiliari.

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